COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 11/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POGGESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA POGGESE/ATLETICO PORCHIA DEL 16.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. nr. 106 del 9.1.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 172 del 11/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. POGGESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA POGGESE/ATLETICO PORCHIA DEL 16.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. nr. 106 del 9.1.2013)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno applicava al calciatore GUERRA Francesco Giuseppe, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 ottobre 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Poggese chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a proferire all’arbitro un’espressione irriguardosa, senza mai venirvi a contatto, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Guerra.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Guerra e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto reiteratamente offensivo e gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia componente di violenza;
• ritenuto che detto comportamento del calciatore meriti un diversa valutazione dell’entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione;
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Poggese e, per l’effetto, riduce a cinque giornate di gara la squalifica del calciatore GUERRA Francesco Giuseppe.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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