COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 11/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO NUMANA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO NUMANA/ POLISPORTIVA GIAMPAOLI DEL 16.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 68 del 6.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 11/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO NUMANA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO NUMANA/ POLISPORTIVA GIAMPAOLI DEL 16.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 68 del 6.3.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MARCONI Mattia (o Matia), asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014 perché ”espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento sputava all’arbitro con violenza attingendolo all’orecchio sinistro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Numana, deducendo la non perfetta rispondenza del referto arbitrale a quanto realmente accaduto e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. A dire della reclamante, il Marconi non avrebbe sputato all’arbitro, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti di questi e, nel farlo, avrebbe emesso della saliva, anche per l’uso del paradenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il fatto ascritto al Marconi, precisando che lo stesso, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, lo attinse, volontariamente, con uno sputo all’orecchio sinistro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Marconi colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del gesto dello sputare che costituisce di per sé un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale e che ha sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. Atletico Numana ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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