COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. RIPESANGINESIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA JUST MACERATA/RIPESANGINESIO DEL 5.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 61 del 10.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. RIPESANGINESIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA JUST MACERATA/RIPESANGINESIO DEL 5.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 61 del 10.4.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CAPROLI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “dopo aver pronunciato frasi offensive nei confronti di un avversario ne attingeva un altro con una spinta per poi colpirlo al volto con tre pugni.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ripesanginesio, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto questi si sarebbe limitato ad intervenire per dividere un suo compagno di squadra da un avversario, senza peraltro provocare lesioni o danni ad alcuno. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Dagli atti ufficiali risulta incontestabilmente che nella specie l’incolpato, a gioco fermo, dapprima insultò un calciatore della squadra avversaria, poi ne spintonò e colpì con tre pugni al volto un altro. Non v’ è dubbio che si trattò di comportamento antisportivo, volontario e violento, una violenza addirittura reiterata. Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Commissione, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. Qui la violenza c’è stata ed è stata reiterata. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, che appare equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Ripesanginesio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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