COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VALFOGLIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIS PESARO/VALFOGLIA DEL 3.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 169 del 5.4.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. VALFOGLIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIS PESARO/VALFOGLIA DEL 3.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 169 del 5.4.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore FERRI Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Valfoglia, lamentando l’eccessività della sanzione applicata al proprio tesserato e chiedendone, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari, la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Ferri Luca responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse - reiterate offese nei confronti dell’arbitro - vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva;
• ritenuto di dover determinare la pena come da dispositivo, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Valfoglia e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FERRI Luca a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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