COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MAROCCHI LUCA, MAROCCHI CLAUDIO, COCCI GIUSEPPE, CICCHI CLAUDIO, FIORI LUIGI, TESTA PIETRO, PAOLETTI ENRICO E PELLICCIONI AMEDEO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MAROCCHI LUCA, MAROCCHI CLAUDIO, COCCI GIUSEPPE, CICCHI CLAUDIO, FIORI LUIGI, TESTA PIETRO, PAOLETTI ENRICO E PELLICCIONI AMEDEO Con provvedimento del 10 dicembre 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • MAROCCHI Luca, all’epoca dei fatti consigliere della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l., della violazione: a) dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del Cgs, quale socio di maggioranza (detenendo il 90% delle quote) della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. dal 24 luglio 2006 e sino al 13 novembre 2008 e successivamente dal 06/03/2009 al 01/08/2011, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale; b) dell’art. 1, comma 1, del Cgs non avendo rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione alla cessione del 70% del pacchetto azionario della società S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. al sig. Fiori Luigi; • FIORI Luigi della violazione: a) dell’art. 1, comma 1, del Cgs non avendo rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all’acquisto del 70% del pacchetto azionario della società S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. dal sig. Marocchi Luca; b) dell’art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti la propria qualità di socio di maggioranza nella S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. dal 13/11/2008 al 06/03/2009; • MAROCCHI Claudio della violazione: dell’art. 1, comma 1 , del Cgs in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF , avendo ricoperto dall’11 agosto 2006 e sino al 26 ottobre 2010 la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l., nonché la carica di membro dell’organo direttivo nella stagione sportiva 2009 /10, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla responsabilità del dissesto economico patrimoniale; • TESTA PIETRO per le seguenti violazioni a) art. 1, comma 1, del Cgs in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del Cgs avendo ricoperto dall’8 giugno 2011 e sino alla dichiarazione di fallimento la carica di amministratore unico e legale rappresentante della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l., operando di fatto in piena autonomia alla gestione della società e contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico patrimoniale; b) art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti la propria carica sociale di legale rappresentante della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l., pur avendo ricoperto la carica di amministratore unico e legale rappresentante dall’8/6/2011 e sino alla data di dichiarazione di fallimento; • PAOLETTI ENRICO, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1 , del Cgs in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 , del Cgs essendo stato dal 1 agosto 2011 titolare del 90% delle quote azionarie della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. e avendo ricoperto la carica di amministratore unico e legale rappresentante della stessa società dal 26/10/2010 all’8/6/2011, per aver con il proprio comportamento contribuito alla cattiva gestione finanziaria della stessa , con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico – patrimoniale; b) art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti la propria carica sociale di legale rappresentate della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l., pur avendo ricoperto la carica di amministratore unico dal 26/10/2010 all’8/6/2011; • COCCI GIUSEPPE per la violazione: dell’art. 1, comma 1, del Cgs in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo la carica di vice-presidente della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2009/10, per aver con il proprio comportamento contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dagli amministratori civilistici e da altri soggetti riconducibili alla proprietà della società senza alcuna dissociazione; • CICCHI CLAUDIO per la violazione: dell’art. 1, comma 1, del Cgs in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF avendo ricoperto la carica di consigliere della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2009/10, per aver con il proprio comportamento contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dagli amministratori civilistici e da altri soggetti riconducibili alla proprietà della società senza alcuna dissociazione; • PELLICCIONI AMEDEO per la violazione: dell’art. 1, comma 1, del Cgs in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF avendo ricoperto la carica di Presidente e legale rappresentante in ambito sportivo della S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2009/10 e 2010/11, per aver con il proprio comportamento contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dagli amministratori civilistici e da altri soggetti riconducibili alla proprietà della società senza alcuna dissociazione. Con nota del 5 febbraio 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per la riunione del 25 febbraio 2013, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata, la Commissione, ritenuto il legittimo impedimento del deferito Marocchi Claudio, rinviava il procedimento all’udienza dell’8 aprile 2013. A tale riunione erano presenti: il rappresentante della Procura Federale ed il deferito Cicchi Claudio, assistito dal proprio difensore. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza. Il deferito Cicchi Caludio, tramite il proprio difensore, illustrava i motivi di difesa, deducendo di avere ricoperto solo per pochi mesi - dall’agosto al 3 dicembre 2009 - il ruolo di direttore tecnico e responsabile dell’area tecnica per la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. prima di essere esonerato dall’incarico e di non avere svolto all’interno della ridetta società altra attività, in particolare di non avere mai partecipato ad alcuna attività gestionale ed amministrativa, nonostante fosse inserito all’inizio della stagione sportiva come consigliere, di fatto cessato il 3 dicembre 2009 sebbene non formalizzata tale cessazione. Lo stesso deferito all’uopo produceva la relativa documentazione e concludeva chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestatigli. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e del deferito presente al dibattimento; • ritenuta provata per tabulas, alla luce della documentazione in atti, la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro contestate nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • ritenuto che delle violazioni loro ascritte debbano rispondere tutti i deferiti, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti e del diverso contributo degli stessi; • ritenute eque, in relazione all’entità delle infrazioni specificamente commesse dai deferiti, le sanzioni indicate in dispositivo; • visti gli artt. della rubrica, nonché l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, dichiara la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti ad essi ascritti ed applica le seguenti sanzioni: a) inibizione di anni cinque per MAROCCHI Luca; b) inibizione di anni cinque per MAROCCHI Claudio; c) inibizione di mesi sei per COCCI Giuseppe; d) inibizione di mesi quattro per CICCHI Claudio; e) inibizione di anni tre per FIORI Luigi; f) inibizione di anni tre e mesi sei per TESTA Pietro; g) inibizione di anni tre e mesi sei per PAOLETTI Enrico; h) inibizione di anni tre per PELLICCIONI Amedeo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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