COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Vicario NEI CONFRONTI DI 1) A.S.D. TORCHIAGINA; affinché risponda: “- della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio allenatore”

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Vicario NEI CONFRONTI DI 1) A.S.D. TORCHIAGINA; affinché risponda: “- della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio allenatore” FATTO Con provvedimento in data 18/01/2013, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Stefano Palazzi ed il Procuratore Federale Vicario Alfredo Mensitieri hanno deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Torchiagina per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 14/03/2013 erano presenti: l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il Presidente della A.S.D. Torchiagina Elio Bugiantelli, assistito dall’Avv. Pierluigi Vossi. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. Il presente deferimento trae origine da un esposto del Presidente della società Valdipierle, nel quale si chiedeva di verificare l’attendibilità di un presunto tentativo di illecito sportivo in relazione alla gara Torchiagina – Promano del Campionato Nazionale Dilettanti 1^ Categoria – Girone A Umbria, disputata a Palazzo di Assisi il 06/05/2012. In particolare, nell’esposto si lamentava che, prima della gara suddetta e della concomitante gara Valdipierle – Ripa, vi sarebbero stati contatti fra tesserati del Torchiagina e del Promano al fine di agevolare un risultato a favore di quest’ultima società. Dall’istruttoria espletata dalla Procura Federale è emerso che il sig. Mauro Tulipani, allenatore del Torchiagina, ha effettuato alcune telefonate all’allenatore del Valdipierle, Sig. Giacomo Bruni. Tale circostanza, oltre che dal Bruni, è stata confermata anche da alcuni calciatori del Valdipierle nonché dal Tulipani medesimo; quest’ultimo, infatti, non nega di aver chiamato l’allenatore del Valdipierle, ma fornisce una versione del contenuto dei colloqui divergente rispetto a quella degli altri sommari informatori. A fronte di tale certezza, la Procura non è tuttavia pervenuta alla prova del tentativo di illecito, atteso che vi è discordanza su quanto sia stato detto dagli interlocutori nel corso delle suddette telefonate. Sulla base del materiale probatorio acquisito, il Sig. Tulipani è stato dunque deferito avanti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per “violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere telefonato ripetutamente all’allenatore della società Valdipierle, Giacomo Bruni, prima, durante e dopo le gare della 30^ giornata di campionato di 1^ categoria Umbra – girone A e precisamente Torchiagina – Promano e Valdipierle – Ripa, comunque decisive per le compagini sportive Valdipierle e Promano ai fini della permanenza nel campionato di appartenenza”. In quella sede, nella riunione dell’8/3/2013, il Sig. Mauro Tulipani ha concordato – ai sensi dell’art. 23 C.G.S. - l’applicazione della sanzione della squalifica fino al 17/8/2013 (cfr. C.U. Settore Tecnico F.I.G.C. n. 210 dell’11/3/2013). Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria, l’addebito mosso alla A.S.D. Torchiagina è sufficientemente ed idoneamente provato. La condotta posta in essere dal Sig. Mauro Tulipani è chiaramente contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo egli contattato telefonicamente in più occasioni un tesserato di altra società nell’imminenza di due partite che peraltro presentavano particolare interesse di classifica. Da ciò deriva inevitabilmente la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S. della A.S.D. Torchiagina, ai fini disciplinari, per il comportamento tenuto dal proprio allenatore. Ciò non di meno, sotto il profilo dell’entità della sanzione, è ovvio che essa debba essere individuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, affinché il grado di afflittività risulti congruo rispetto all’addebito; nel caso di specie, non essendo stato dimostrato il tentativo di illecito sportivo, la Commissione ritiene che i tre punti di penalizzazione in classifica richiesti dalla Procura Federale costituiscano una sanzione eccessiva e che invece congrua e commisurata ai fatti sia l’applicazione dell’ammenda alla Società nella misura di Euro 4.000,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare applica alla A.S.D. TORCHIAGINA la sanzione dell’ammenda di Euro 4.000,00.
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