COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CARBONESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CARBONESCA – SELCI NARDI DISPUTATA A CARBONESCA IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 1.250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CARBONESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CARBONESCA – SELCI NARDI DISPUTATA A CARBONESCA IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 1.250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.03.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Carbonesca chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione l’arbitro ha confermato quanto dettagliatamente descritto nel referto e relativo allegato, cioè che al termine della gara alcuni soggetti riconducibili alla società ASD Carbonesca non inseriti in lista, si trovavano indebitamente nell’area antistante agli spogliatoi; uno di loro colpiva volontariamente il direttore di gara con un calcio alla natica sinistra provocandogli un momentaneo dolore. L’episodio è sicuramente deprecabile, tuttavia, tenuto conto che all’arbitro non sono derivate conseguenze lesive, l’ammenda può essere contenuta in €. 1.000,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Carbonesca, riduce l’ammenda ad €.1.000,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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