COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ F.C. S. ERMINIO MONTEBAGNOLO ED IN PROPRIO DAL TESSERATO FIORUCCI ANDREA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ERMINIO – ASSISIUM DISPUTATA A PONTE VALLECEPPI IL 27.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.100 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 01.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.1.400,00; ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE FAINA STEFANO FINO AL 31/12/2013; ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BATTISTELLI MASSIMO FINO AL 31/12/2013; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE FIORUCCI ANDREA FINO AL 31/03/2016.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ F.C. S. ERMINIO MONTEBAGNOLO ED IN PROPRIO DAL TESSERATO FIORUCCI ANDREA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ERMINIO - ASSISIUM DISPUTATA A PONTE VALLECEPPI IL 27.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.100 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 01.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.1.400,00; ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE FAINA STEFANO FINO AL 31/12/2013; ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BATTISTELLI MASSIMO FINO AL 31/12/2013; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE FIORUCCI ANDREA FINO AL 31/03/2016. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.03.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società FC S. Erminio Montebagnolo ed il calciatore Fiorucci Andrea in proprio, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. I due reclami vengono preliminarmente riuniti per ragione di connessione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto, ribadendo gli episodi ascrivibili ai dirigente Faina Stefano e Battistelli Massimo nonché quello relativo al calciatore Fiorucci Andrea. In particolare il direttore di gara ha categoricamente escluso che i suddetti dirigenti abbiano tentato di proteggerlo al termine della gara, come invece prospettato dalla società reclamante, ed ha, altresì, identificato con certezza nel Fiorucci l’autore del colpo infertogli al polpaccio nonché del lancio della bottiglia. Tutti gli episodi in contestazione rivestono indubbiamente una non indifferente gravità ed in quanto tali sono meritevoli di adeguata sanzione, che, per quanto attiene ai dirigenti, questa Commissione ritiene di dover confermare nella misura inflitta dal G.S.. Con riferimento invece alla squalifica del calciatore Fiorucci, si ritiene per contro che la squalifica debba essere ridotta fino al 31/03/2015, in considerazione dei postumi non particolarmente rilevanti subiti dall’arbitro [tutte le lesioni hanno avuto infatti esiti protrattisi per non più di una settimana senza comunque impedire lo svolgimento delle normali attività]. Anche la sanzione dell’ammenda deve essere confermata nella misura determinata dal G.S. P.Q.M. In parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce fino al 31/03/2015 la squalifica inflitta al calciatore Fiorucci Andrea. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it