• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA M8 – VIS FOLIGNO DISPUTATA A SPOLETO IL 10.03.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.106 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 13.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.500,00;
ALLA SQUALIFICA AL DIRIGENTE BECCHETTI MIRKO FINO AL 31/12/2013;
ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE CASERTA CARMELO MICHEL PER OTTO
GARE;
ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE BOCCHINI NICOLO’ PER OTTO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA M8 – VIS FOLIGNO DISPUTATA A SPOLETO IL 10.03.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.106 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 13.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.500,00;
ALLA SQUALIFICA AL DIRIGENTE BECCHETTI MIRKO FINO AL 31/12/2013;
ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE CASERTA CARMELO MICHEL PER OTTO
GARE;
ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE BOCCHINI NICOLO’ PER OTTO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.03.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Vis Foligno chiedendo la riduzione delle
sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’audizione del direttore di gara si è potuto ricostruire con precisione i fatti. In
particolare si è potuto appurare, sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro che il
dirigente Becchetti Mirko faceva ingresso sul terreno di gioco, nel momento in cui
l’arbitro si trovava accerchiato da alcuni calciatori della Vis Foligno, per sottrarre il
direttore di gara stesso dal predetto accerchiamento. Alla luce di ciò la sanzione inflitta
dal G.S. deve essere integralmente riformata, così come l’ammenda inflitta alla società
merita di essere ridotta ad €. 300,00.
Quanto invece alla condotta posta in essere dai calciatori Caserta e Bocchini l’arbitro ha
confermato il comportamento posto in essere dagli stessi, come descritto nel referto che
merita adeguata censura e pertanto la conferma della squalifica inflitta dal G.S.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, annulla l’inibizione al dirigente Becchetti Mirko,
riduce l’ammenda alla società ad €. 300,00.
Conferma per il resto la decisone del G.S.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA M8 – VIS FOLIGNO DISPUTATA A SPOLETO IL 10.03.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.106 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 13.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.500,00;
ALLA SQUALIFICA AL DIRIGENTE BECCHETTI MIRKO FINO AL 31/12/2013;
ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE CASERTA CARMELO MICHEL PER OTTO
GARE;
ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE BOCCHINI NICOLO’ PER OTTO GARE."