COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8 – VIS FOLIGNO DISPUTATA A SPOLETO IL 10.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.106 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.500,00; ALLA SQUALIFICA AL DIRIGENTE BECCHETTI MIRKO FINO AL 31/12/2013; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE CASERTA CARMELO MICHEL PER OTTO GARE; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE BOCCHINI NICOLO’ PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 04.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8 – VIS FOLIGNO DISPUTATA A SPOLETO IL 10.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.106 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.500,00; ALLA SQUALIFICA AL DIRIGENTE BECCHETTI MIRKO FINO AL 31/12/2013; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE CASERTA CARMELO MICHEL PER OTTO GARE; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE BOCCHINI NICOLO’ PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.03.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Vis Foligno chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito dell’audizione del direttore di gara si è potuto ricostruire con precisione i fatti. In particolare si è potuto appurare, sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro che il dirigente Becchetti Mirko faceva ingresso sul terreno di gioco, nel momento in cui l’arbitro si trovava accerchiato da alcuni calciatori della Vis Foligno, per sottrarre il direttore di gara stesso dal predetto accerchiamento. Alla luce di ciò la sanzione inflitta dal G.S. deve essere integralmente riformata, così come l’ammenda inflitta alla società merita di essere ridotta ad €. 300,00. Quanto invece alla condotta posta in essere dai calciatori Caserta e Bocchini l’arbitro ha confermato il comportamento posto in essere dagli stessi, come descritto nel referto che merita adeguata censura e pertanto la conferma della squalifica inflitta dal G.S. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, annulla l’inibizione al dirigente Becchetti Mirko, riduce l’ammenda alla società ad €. 300,00. Conferma per il resto la decisone del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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