COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 05.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.P. FONTIGNANO ED IN PROPRIO DAL DIRIGENTE CALZONI MAURO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTIGNANO – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A FONTIGNANO IL 17.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.110 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.350,00; ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE CALZONI MAURO FINO AL 31/12/2013.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 115 del 05.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.P. FONTIGNANO ED IN PROPRIO DAL
DIRIGENTE CALZONI MAURO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTIGNANO –
CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A FONTIGNANO IL 17.03.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.110 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 20.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.350,00;
ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE CALZONI MAURO FINO AL 31/12/2013.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.04.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società A.P. Fontignano ed il Dirigente Calzoni Mauro
in proprio, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente il Dirigente Calzoni Mauro
ricorrente in proprio. I due reclami vengono preliminarmente riuniti per ragione di
connessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il dirigente Calzoni Mauro, pur riconoscendo di aver reiteratamente offeso il direttore di gara,
ha escluso di averlo minacciato ed afferrato per un braccio. Quanto riferito da detto dirigente
è tuttavia smentito dal referto di gara. Rileva peraltro questa Commissione che in
considerazione della minima entità del danno subito dal direttore di gara [il quale ha riferito
di un dolore protrattosi per non più di tre/quattro minuti] la sanzione a carico del dirigente
possa essere ridotta fino al 30/10/2013.
Quanto al reclamo proposto dalla società, la sanzione appare invece congrua rispetto agli
addebiti e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce fino al 30/10/2013 l’inibizione inflitta al
dirigente Calzoni Mauro.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
Dispone:
restituirsi la tassa relativamente al reclamo presentato da Calzoni Mauro;
incamerarsi la tassa riguardante il reclamo presentato dalla società.
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