COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 12.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – PROMANO DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 17.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.110 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CONSORTE NICOLA PER CINQUE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 12.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO - PROMANO DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 17.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.110 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CONSORTE NICOLA PER CINQUE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.04.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società ASD Promano, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente la società reclamante. Il direttore di gare seppur regolarmente convocato non era presente. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara emerge che il Sig. Nicola Consorte, a seguito della notifica dell’espulsione per doppia ammonizione, ha tenuto un comportamento offensivo e gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, condotta protrattasi anche dopo l’uscita dal terreno di gioco. Non risulta invece che vi sia stata alcuna concreta minaccia nei confronti dell’arbitro. Alla luce di quanto precede, la squalifica può essere ridotta a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento, riduce la squalifica inflitta al calciatore Consorte Nicola a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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