COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 12.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale (Delegazione Provinciale di Terni) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC 98 – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 17.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 21.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE FRABOTTA FABRIZIO FINO AL 20/05/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 12.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale (Delegazione Provinciale di Terni) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC 98 – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 17.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 21.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE FRABOTTA FABRIZIO FINO AL 20/05/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.04.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società Olympia Thyrus, chiedendo la riduzione della sanzione. Il direttore di gare seppur regolarmente convocato non era presente. MOTIVI DELLA DECISIONE Quanto prospettato dalla società reclamante risulta smentito dal referto arbitrale, ove viene chiaramente evidenziato un comportamento reiteratamente protestatario ed irriguardoso posto in essere dall’allenatore Frabotta all’indirizzo del direttore di gara. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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