COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 3/ 3/2013 CARIATI – CROPANI

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 3/ 3/2013 CARIATI – CROPANI Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.120; letto il reclamo con il quale la società Cropani 1988 fa presente che la gara si sarebbe svolta irregolarmente in quanto la squadra avversaria avrebbe effettuato, all'inizio del IIº tempo, la sostituzione di un giocatore fuori quota contravvenendo a quanto previsto dal regolamento; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la società Cariati al primo minuto del IIº tempo ha sostituito il giocatore Fazio Armando Rocco nato il 15.05.1995 con il giocatore Salerno Gaetano nato il 27.10.1989, contraddistinto con il n.18 nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara; visto quanto stabilito sul C.U. n.2 del 3.07.2012 secondo cui le società partecipanti al campionato di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera della stessa e, quindi, anche nel corso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti almeno un calciatore nato dal Iº gennaio 1993 in poi e due calciatori nati dal Iº gennaio 1994 in poi; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Cariati che evidenziano la infondatezza del reclamo sostenendo che la gara si é svolta in modo regolare in quanto per tutta la durata della stessa hanno preso parte tre giocatori fuori quota Frontera Damiano nato il 1994, Cotroneo Antonio nato il 1993 e Caniglia Angelo nato il 1996 e non il 1986 per come erroneamente riportato nella distinta; accertato che quanto sostenuto dalla società Cariati trova riscontro negli atti ufficiali in quanto per tutta la durata della gara ha impiegato assieme ai giocatori Frontera Damiano nato il 17.08.1994 e Cotroneo Antonio nato il 21.04.1993 anche Caniglia Angelo nato il 21.03.1996 (e non il 21.03.1986) per come erroneamente riportato nella lista consegnata dall'arbitro alle società; ritenuto che, pertanto, la società Cariati si è attenuta a quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria con delibera pubblicata nel C.U. n.2 del 3.07.2012 in quanto impiegava per tutta la durata della gara tre giocatori fuori quota; ritenuto, altresì, che appare conforme a giustizia accreditare alla società Cropani la tassa reclamo, essendo stata la reclamante tratta in inganno dalla errata compilazione della distinta di gara da parte della società Cariati; delibera 1) rigettare il reclamo e, per quanto detto in premesso,accreditare sul conto della società Cropani la tassa reclamo; 2) infliggere alla società Cariati l'ammenda di € 200,00 per errata compilazione della distinta di gara; 3) omologare il risultato della gara acquisito in campo CARIATI - CROPANI 3 - 0.
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