COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 103 della Sociietà A.C. NUOVA VALLE avverso il deliberato del Giudice Sport ivo Territoriale della delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 14.3.2013 (squalifica del calciatore PALMIRO Vitaliano per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 103 della Sociietà A.C. NUOVA VALLE avverso il deliberato del Giudice Sport ivo Territoriale della delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 14.3.2013 (squalifica del calciatore PALMIRO Vitaliano per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITOR IALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Sig. Palmirro Vitaliano del la Nuova Valle è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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