COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N. 130 del 26 Marzo 2013 RECLAMO n.104 della Società S.S.D. VAZZANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 7.3.2013 (ammenda € 200,00, squalifica del campo di giuoco a porte chiuse e campo neutro per UNA gara, inibizione dei dirigenti MOSCATO Stefano e SCIDA Francesco fino al 6/5/2013, squalifica dell’allenatore SCHINELLO Micuccio fino al 6/5/2013, squalifica del calciatore OCELLO Giuseppe per QUATTRO gare, punizione sportiva della perdita della gara Allievi Provinciali del 4/3/2013 Real Serra – Vazzanese con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto e ammenda di € 25,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N. 130 del 26 Marzo 2013 RECLAMO n.104 della Società S.S.D. VAZZANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 7.3.2013 (ammenda € 200,00, squalifica del campo di giuoco a porte chiuse e campo neutro per UNA gara, inibizione dei dirigenti MOSCATO Stefano e SCIDA Francesco fino al 6/5/2013, squalifica dell’allenatore SCHINELLO Micuccio fino al 6/5/2013, squalifica del calciatore OCELLO Giuseppe per QUATTRO gare, punizione sportiva della perdita della gara Allievi Provinciali del 4/3/2013 Real Serra – Vazzanese con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto e ammenda di € 25,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; preliminarmente va esaminata la richiesta di annullamento della squalifica inflitta al campo di gioco della Società ricorrente per una giornata e l’ammenda di € 25,00. Sul punto trova applicazione l’art.45, comma 3, lett.c) e d), del CODICE DI Giustizia Sportiva, che espressamente dichiara non impugnabile il provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la squalifica del campo di gioco per una giornata e l’ammenda fino a € 50,00, ipotesi per le quali invece, la SSD Vazzanese ha ugualmente inteso inoltrare reclamo; per quanto riguarda l’impugnativa circa la decisione del Giudice Sportivo Territoriale,in merito alla punizione sportiva della perdita della gara del 4 marzo 2013 tra il Real Serra e la SSD Vazzanese, si rileva non comprovata trasmissione di copia del ricorso alla controparte, così come dispone l’art.33, comma 5, del C.G.S.; circa l’ammenda di € 200,00 e le sanzioni disciplinari inflitte alla Società ed ai suoi tesserati, le stesse appaiono congrue e adeguate alla gravità dei fatti, per come dettagliatamente descritti dal direttore di gara. P.Q.M. dichiara il reclamo presentato dalla SSD Vazzanese, parzialmente inammissibile per inosservanza di quanto disposto dagli artt.45, comma 3, lett.c) e d), e 33, comma 5, del C.G.S.; dichiara congrue e adeguate le sanzioni inflitte dal primo giudice alla Società ricorrente ed ai suoi tesserati; dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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