• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Comunicato Ufficiale N. 130 del 26 Marzo 2013
RECLAMO n.104 della Società S.S.D. VAZZANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato
Ufficiale n.62 del 7.3.2013 (ammenda € 200,00, squalifica del campo di giuoco a porte chiuse e campo neutro per UNA gara,
inibizione dei dirigenti MOSCATO Stefano e SCIDA Francesco fino al 6/5/2013, squalifica dell’allenatore SCHINELLO
Micuccio fino al 6/5/2013, squalifica del calciatore OCELLO Giuseppe per QUATTRO gare, punizione sportiva della perdita
della gara Allievi Provinciali del 4/3/2013 Real Serra – Vazzanese con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto e
ammenda di € 25,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Comunicato Ufficiale N. 130 del 26 Marzo 2013
RECLAMO n.104 della Società S.S.D. VAZZANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato
Ufficiale n.62 del 7.3.2013 (ammenda € 200,00, squalifica del campo di giuoco a porte chiuse e campo neutro per UNA gara,
inibizione dei dirigenti MOSCATO Stefano e SCIDA Francesco fino al 6/5/2013, squalifica dell’allenatore SCHINELLO
Micuccio fino al 6/5/2013, squalifica del calciatore OCELLO Giuseppe per QUATTRO gare, punizione sportiva della perdita
della gara Allievi Provinciali del 4/3/2013 Real Serra – Vazzanese con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto e
ammenda di € 25,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
preliminarmente va esaminata la richiesta di annullamento della squalifica inflitta al campo di gioco della Società ricorrente per una
giornata e l’ammenda di € 25,00. Sul punto trova applicazione l’art.45, comma 3, lett.c) e d), del CODICE DI Giustizia Sportiva, che
espressamente dichiara non impugnabile il provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la squalifica del campo di gioco per
una giornata e l’ammenda fino a € 50,00, ipotesi per le quali invece, la SSD Vazzanese ha ugualmente inteso inoltrare reclamo;
per quanto riguarda l’impugnativa circa la decisione del Giudice Sportivo Territoriale,in merito alla punizione sportiva della perdita
della gara del 4 marzo 2013 tra il Real Serra e la SSD Vazzanese, si rileva non comprovata trasmissione di copia del ricorso alla
controparte, così come dispone l’art.33, comma 5, del C.G.S.;
circa l’ammenda di € 200,00 e le sanzioni disciplinari inflitte alla Società ed ai suoi tesserati, le stesse appaiono congrue e adeguate
alla gravità dei fatti, per come dettagliatamente descritti dal direttore di gara.
P.Q.M.
dichiara il reclamo presentato dalla SSD Vazzanese, parzialmente inammissibile per inosservanza di quanto disposto dagli artt.45,
comma 3, lett.c) e d), e 33, comma 5, del C.G.S.;
dichiara congrue e adeguate le sanzioni inflitte dal primo giudice alla Società ricorrente ed ai suoi tesserati;
dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Comunicato Ufficiale N. 130 del 26 Marzo 2013
RECLAMO n.104 della Società S.S.D. VAZZANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato
Ufficiale n.62 del 7.3.2013 (ammenda € 200,00, squalifica del campo di giuoco a porte chiuse e campo neutro per UNA gara,
inibizione dei dirigenti MOSCATO Stefano e SCIDA Francesco fino al 6/5/2013, squalifica dell’allenatore SCHINELLO
Micuccio fino al 6/5/2013, squalifica del calciatore OCELLO Giuseppe per QUATTRO gare, punizione sportiva della perdita
della gara Allievi Provinciali del 4/3/2013 Real Serra – Vazzanese con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto e
ammenda di € 25,00)."