COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 28.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 10/ 3/2013 JUVENILIA ALTO JONIO – PARENTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 28.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 10/ 3/2013 JUVENILIA ALTO JONIO - PARENTI Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.123; letti gli atti ufficiali, rapporto ufficiale e del commissario di campo, nonchè le osservazioni della società Juvenilia Alto Jonio pervenuta in data 25.03.2013 dai quali risulta: che durante la gara sostenitori della società Juvenilia Alto Jonio lanciavano alcune pietre in campo e una delle quali sfiorava l'arbitro vicino l'orecchio dx mentre un'altra colpiva un giocatore della squadra avversaria alla coscia dx, senza conseguenza; che l'arbitro al fine di fare cessare il lancio di pietre chiedeva l'intervento del capitano della sopradetta società Juvenilia Alto Jonio il quale, pur prodigandosi, non riusciva nell'intento anzi, i sostenitori di entrambe le squadre si scambiavano lanci di pietre e sputi costringendo, così, l'arbitro stesso a chiedere l'intervento dei Carabinieri, e del commissario di campo per fare ritornare la calma (prima di poter riprendere il gioco passavano circa sei minuti); che alla fine del primo tempo, i sostenitori della società Juvenilia Alto Jonio, che nel frattempo avevano abbandonato gli spalti, si posizionavano fuori dall'impianto sportivo e lanciavano pietre contro dirigenti e sostenitori della società Parenti che si trovavano sugli spalti; che alcuni dei citati dirigenti e sostenitori si arrampicavano sulla "recinzione" e lanciavano sputi all'indirizzo dei sostenitori avversari; che l'arbitro per poter proseguire l'incontro chiedeva alla Stazione Carabinieri di Roseto Capo Spulico l'intervento di un'altra pattuglia e solo dopo l'arrivo di questa iniziava il secondo tempo (dopo circa ventiquattro minuti); che al 37º del secondo tempo il giocatore Franchino Andrea (Juvenilia Alto Jonio) colpiva con un pugno al petto un giocatore della squadra avversaria; che sostenitori della società Juvenilia Alto Jonio per tutta la durata della gara attingevano l'arbitro e alcuni giocatori avversari con sputi ed acqua; mentre l'arbitro stesso veniva fatto oggetto di lancio di sputi anche da parte dei sostenitori della società Parenti; letto il reclamo della società Parenti con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, sostenendo che la gara stessa a causa degli atti di violenza subiti dai propri giocatori, dirigenti e sostenitori, si sarebbe svolta irregolarmente; lette le controdeduzione della società Juvenilia Alto Jonio; considerato in particolare che contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante,il comportamento dei sostenitori della società Juvenilia Alto Jonio, per quanto deprecabile, non è stato tale da provocare un significativo condizionamento e impedimento nei componenti la società Parenti; considerato, altresì, che i provvedimenti di prima istanza si svolgono principalmente sulla base delle motivazioni del reclamo e degli atti ufficiali e che, pertanto, in tale fase non sono ammesse audizioni di società e contraddittori; visti gli artt.17, 18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) rigettare il reclamo della Società Parenti ed incamerarsi la tassa; 2) infliggere alla società Juvenilia Alto Jonio l'ammenda di € 500,00 e DIFFIDA; 3) infliggere alla società Parenti l'ammenda di € 100,00; 4) squalificare per TRE giornate il giocatore Franchino Andrea (Juvenilia Alto Jonio); 5) pubblicare il risultato della gara acquisito sul campo JUVENILIA ALTO JONIO – PARENTI: 1 - 0.
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