COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 28.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 10/ 3/2013 JUVENILIA ALTO JONIO – PARENTI
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 28.03.2013
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 10/ 3/2013 JUVENILIA ALTO JONIO - PARENTI
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.123;
letti gli atti ufficiali, rapporto ufficiale e del commissario di campo, nonchè le osservazioni della società Juvenilia Alto Jonio pervenuta
in data 25.03.2013 dai quali risulta:
che durante la gara sostenitori della società Juvenilia Alto Jonio lanciavano alcune pietre in campo e una delle quali sfiorava l'arbitro
vicino l'orecchio dx mentre un'altra colpiva un giocatore della squadra avversaria alla coscia dx, senza conseguenza;
che l'arbitro al fine di fare cessare il lancio di pietre chiedeva l'intervento del capitano della sopradetta società Juvenilia Alto Jonio il
quale, pur prodigandosi, non riusciva nell'intento anzi, i sostenitori di entrambe le squadre si scambiavano lanci di pietre e sputi
costringendo, così, l'arbitro stesso a chiedere l'intervento dei Carabinieri, e del commissario di campo per fare ritornare la calma
(prima di poter riprendere il gioco passavano circa sei minuti);
che alla fine del primo tempo, i sostenitori della società Juvenilia Alto Jonio, che nel frattempo avevano abbandonato gli spalti, si
posizionavano fuori dall'impianto sportivo e lanciavano pietre contro dirigenti e sostenitori della società Parenti che si trovavano sugli
spalti;
che alcuni dei citati dirigenti e sostenitori si arrampicavano sulla "recinzione" e lanciavano sputi all'indirizzo dei sostenitori avversari;
che l'arbitro per poter proseguire l'incontro chiedeva alla Stazione Carabinieri di Roseto Capo Spulico l'intervento di un'altra pattuglia
e solo dopo l'arrivo di questa iniziava il secondo tempo (dopo circa ventiquattro minuti);
che al 37º del secondo tempo il giocatore Franchino Andrea (Juvenilia Alto Jonio) colpiva con un pugno al petto un giocatore della
squadra avversaria;
che sostenitori della società Juvenilia Alto Jonio per tutta la durata della gara attingevano l'arbitro e alcuni giocatori avversari con
sputi ed acqua;
mentre l'arbitro stesso veniva fatto oggetto di lancio di sputi anche da parte dei sostenitori della società Parenti;
letto il reclamo della società Parenti con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita
della gara, sostenendo che la gara stessa a causa degli atti di violenza subiti dai propri giocatori, dirigenti e sostenitori, si sarebbe
svolta irregolarmente;
lette le controdeduzione della società Juvenilia Alto Jonio;
considerato in particolare che contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante,il comportamento dei sostenitori della società
Juvenilia Alto Jonio, per quanto deprecabile, non è stato tale da provocare un significativo condizionamento e impedimento nei
componenti la società Parenti;
considerato, altresì, che i provvedimenti di prima istanza si svolgono principalmente sulla base delle motivazioni del reclamo e degli
atti ufficiali e che, pertanto, in tale fase non sono ammesse audizioni di società e contraddittori;
visti gli artt.17, 18 e 19 del C.G.S.;
delibera
1) rigettare il reclamo della Società Parenti ed incamerarsi la tassa;
2) infliggere alla società Juvenilia Alto Jonio l'ammenda di € 500,00 e DIFFIDA;
3) infliggere alla società Parenti l'ammenda di € 100,00;
4) squalificare per TRE giornate il giocatore Franchino Andrea (Juvenilia Alto Jonio);
5) pubblicare il risultato della gara acquisito sul campo JUVENILIA ALTO JONIO – PARENTI: 1 - 0.