COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.110 della Società ASD BARCOLLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 14.3.2013 (omologazione risultato 2-3 della gara del 2/3/2013 Barcollando Calcio a 5 – Maracanà Calcio a 5 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.110 della Società ASD BARCOLLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 14.3.2013 (omologazione risultato 2-3 della gara del 2/3/2013 Barcollando Calcio a 5 – Maracanà Calcio a 5 acquisito sul campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante ed il rappresentante della Società resistente; sentito l’arbitro a chiarimenti il quale ha confermato il rapporto ribadendo che nel corso della gara Maracanà – Lamezia Soccer del 23.2.2013 il giocatore espulso è stato Iannelli Sandro e non Panzino Luigi, il quale, quindi, aveva titolo a partecipare alla successiva gara Barcollando- Maracanà del 3.3.2013. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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