COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.112 del Sig. RIZZA Antonio (Tesserato della Società AC Real Botricello) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 21.3.2013 (squalifica per QUATTRO Gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.112 del Sig. RIZZA Antonio (Tesserato della Società AC Real Botricello)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone cui al Comunicato
Ufficiale n. 38 del 21.3.2013 (squalifica per QUATTRO Gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che
può essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore RIZZA Antonio a TRE gare effettive e dispone restituirsi la
tassa.
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