COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.116 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 21.3.2013 (squalifica calciatore CURELLO Simone fino al 30.6.2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.116 della Società A.C.D. PISCOPIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale
n.56 del 21.3.2013 (squalifica calciatore CURELLO Simone fino al 30.6.2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
l’A.C.D. Piscopio impugna la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2013 inflitta al proprio calciatore Curello, reo di aver colpito
con un violento pugno un avversario in reazione ad un fallo subito. Il Curello, a seguito del provvedimento di espulsione, minacciava
reiteratamente il direttore di gara e, nel lasciare il campo, si avventava contro i componenti della panchina della squadra avversaria
causando una rissa sedata dai Carabinieri dopo qualche minuto.
Sostiene la reclamante che i fatti vadano notevolmente ridimensionati non essendo il Curello resosi responsabile né dell’atto di
violenza nei confronti dell’avversario che avrebbe solamente spinto a due mani, né di minacce nei confronti dell’arbitro, né della rissa
ingeneratasi al suo passaggio davanti la panchina avversaria, posto che sarebbero stati i componenti della stessa ad avventarsi sul
calciatore del Piscopio.
Tale ricostruzione dei fatti è totalmente destituita di fondamento. Il rapporto dell’arbitro riferisce i fatti in modo preciso e circostanziato
tale cioè da attribuire in modo inconfutabile gli addebiti al Curello.
Anche la sanzione è da ritenersi congrua tenuto conto della rilevanza oggettiva dei fatti e delle conseguenze ingenerate.
Per tale ragione il reclamo va rigettato e la squalifica confermata.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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