• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.118 della Società A.S.D. TAURIANOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato
Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese –
campionato Allievi – con il punteggio di 0 – 3, ammenda €25,00).
RECLAMO n.119 della Società U.S. PALMESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato
Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese –
campionato Allievi – con il punteggio di 0 – 3, ammenda €25,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.118 della Società A.S.D. TAURIANOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato
Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese –
campionato Allievi - con il punteggio di 0 - 3, ammenda €25,00).
RECLAMO n.119 della Società U.S. PALMESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato
Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese –
campionato Allievi - con il punteggio di 0 - 3, ammenda €25,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed i reclami di cui in epigrafe;
rilevato in via preliminare che evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei citati reclami;
RILEVA
le Società reclamanti impugnano la decisione di primo grado che ha sanzionato la volontà di non proseguire la gara Palmese –
Taurianovese (Campionato Allievi) del 30.3.2013 a seguito di un infortunio ad una caviglia occorso ad un calciatore della
Taurianovese.
Per entrambe le società non risulta adempiuto l’obbligo statuito all’art.46, punto 5, del C.G.S. di inviare copia del reclamo alla
controparte trattandosi di gravame che verte su circostanze che possono influire sul risultato conseguito.
Anche la sanzione dell’ammenda risulta non impugnabile in quanto inferiore a € 50,00 (art. 45 del C.G.S.).
I riuniti reclami vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i reclami per come riuniti e dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.118 della Società A.S.D. TAURIANOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato
Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese –
campionato Allievi – con il punteggio di 0 – 3, ammenda €25,00).
RECLAMO n.119 della Società U.S. PALMESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato
Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese –
campionato Allievi – con il punteggio di 0 – 3, ammenda €25,00)."