COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.118 della Società A.S.D. TAURIANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese – campionato Allievi – con il punteggio di 0 – 3, ammenda €25,00). RECLAMO n.119 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese – campionato Allievi – con il punteggio di 0 – 3, ammenda €25,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.118 della Società A.S.D. TAURIANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese – campionato Allievi - con il punteggio di 0 - 3, ammenda €25,00). RECLAMO n.119 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.48 SGS del 4.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 30.3.2013 Palmese – Taurianovese – campionato Allievi - con il punteggio di 0 - 3, ammenda €25,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed i reclami di cui in epigrafe; rilevato in via preliminare che evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei citati reclami; RILEVA le Società reclamanti impugnano la decisione di primo grado che ha sanzionato la volontà di non proseguire la gara Palmese – Taurianovese (Campionato Allievi) del 30.3.2013 a seguito di un infortunio ad una caviglia occorso ad un calciatore della Taurianovese. Per entrambe le società non risulta adempiuto l’obbligo statuito all’art.46, punto 5, del C.G.S. di inviare copia del reclamo alla controparte trattandosi di gravame che verte su circostanze che possono influire sul risultato conseguito. Anche la sanzione dell’ammenda risulta non impugnabile in quanto inferiore a € 50,00 (art. 45 del C.G.S.). I riuniti reclami vanno dichiarati inammissibili. P.Q.M. dichiara inammissibili i reclami per come riuniti e dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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