COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 27 – Reclamo U.S.D. Rivarolese 1919 avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Provinciale Giovanissimi Busalla Calcio – Rivarolese 1919 del 17 marzo 2013. C.U. n. 51 del 21.3.2013 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 11.04.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Prot. n. 27 - Reclamo U.S.D. Rivarolese 1919 avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Provinciale Giovanissimi Busalla Calcio – Rivarolese 1919 del 17 marzo 2013.
C.U. n. 51 del 21.3.2013 Delegazione Provinciale di Genova.
L’U.S.D. Rivarolese 1919 si è opposta, con rituale reclamo, alle decisioni assunte dal Giudice Sportivo in merito alla gara del Campionato Provinciale Giovanissimi Busalla Calcio – Rivarolese 1919 del 17 marzo 2013, sospesa definitivamente dall’arbitro al primo minuto del secondo tempo.
Sostiene la reclamante che la decisione di non continuare la gara fu assunta durante l’intervallo a seguito di accordi tra l’arbitro e la sua sezione, e da questi comunicata ai dirigenti della società prima dell’inizio della ripresa del gioco; chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni irrogate dal primo giudice e la conseguente ripetizione della partita.
Il reclamo merita l’accoglimento.
Ricostruiti i fatti secondo il referto arbitrale, occorre rilevare l’ineccepibilità della decisione assunta, sulla base di quel documento, dal primo giudice. Agli atti è stato successivamente accluso un supplemento inviato in data 21 marzo 2013 alla Delegazione Provinciale di Genova, “a completamento e rettifica” del primo rapporto, nel quale l’arbitro fa marcia indietro e dichiara che la fine anticipata della gara era da attribuirsi esclusivamente alle condizioni meteorologiche perché il terreno di gioco si era reso impraticabile a causa di una fitta nevicata.
Premesso che i supplementi servono a chiarire eventuali punti lacunosi o contradditori del referto, non certo a stravolgerlo completamente come nel caso di specie, appare del tutto evidente e censurabile il comportamento dell’arbitro. Di particolare gravità il fatto di voler attribuire alla frase “rifiuto della società Rivarolese 1919 di proseguire la gara”, presente nel primo rapporto, il significato di “parere favorevole” alla sua decisione.
Appare del tutto evidente che tale precisa affermazione riportata nel primo referto non ammette interpretazione di senso diverso da quello che esprime.
Poiché siffatto supplemento costituisce documento probatorio assoluto, questa Commissione Disciplinare non può che tenerne conto, accogliendo il ricorso come sopra proposto dalla società, perciò deliberando la revoca delle sanzioni della punizione sportiva, della penalizzazione di un punto e dell’ammenda inflitte in prime cure alla società Rivarolese 1919 rinviando gli atti alla Delegazione Provinciale di Genova per la fissazione della nuova data di effettuazione della gara.
Accolto il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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