COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società CALCIO SUZZARA Camp. 2° categoria Gir. P Gara del 3-03-2013 tra Dak / Calcio Suzzara C.U. n. 35 della delegazione di Mantova datato 7-03-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società CALCIO SUZZARA Camp. 2° categoria Gir. P
Gara del 3-03-2013 tra Dak / Calcio Suzzara
C.U. n. 35 della delegazione di Mantova datato 7-03-2013
La società A.S.D. CALCIO SUZZARA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.- che ha squalificato il giocatore Maverick TOSI per 4 gare per colpito al braccio il calciatore di una squadra avversaria volontariamente con uno sputo.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto come risulta dal rapporto arbitrale, il Direttore di Gara ha affermato senza ombra di dubbio di avere visto compiere dal calciatori TOSI il gesto di cui in epigrafe. La gravità del comportamento giustifica la sanzione allo stesso comminata che merita pertanto di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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