COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società U.S. Virtus Oratorio Petosino e del suo Presidente Sig. Angelo Gotti in data 1-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società U.S. Virtus Oratorio Petosino e del suo Presidente Sig. Angelo Gotti in data 1-03-2013 La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L. PREMESSO Il Presidente Federale in data 1-03-2013 ha deferito a Questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 43 comma 5 delle NOIF per aver omesso la tassativa comunicazione relativa all'idoneità alla pratica agonistica del calciatore Bazzicalupo Simone . -che sono stati esperiti tutti gli incombenti di rito; -che nessuno dei deferiti è comparso avanti Questa Commissione;  che attraverso una memoria scritta inviata a Questa Commissione rilevano che non erano al corrente della prassi da seguire in questi casi;  la Commissione Disciplinare, preso atto dell'ammissione di responsabilità della società, accertato che il calciatore non è stato mai utilizzato. DICHIARA la responsabilità della società U.S. VIRTUS ORATORIO PETOSINO e del suo Presidente Sig. Angelo Gotti per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS. in relazione all'art. 43 comma 5 delle NOIF. COMMINA alla società U.S. VIRTUS ORATORIO PETOSINO l'ammenda di Euro 200,00 e al suo Presidente Sig. Angelo Gotti l'inibizione di mesi 1 (uno) Manda alla segreteria de3l C.R.L. Di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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