COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società CALCIO MAGENTA Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 17.03.2013 tra Calcio Magenta / Roncalli C.U. n. 53 del CRL datato 19.03.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società CALCIO MAGENTA Camp. Eccellenza Gir. A
Gara del 17.03.2013 tra Calcio Magenta / Roncalli
C.U. n. 53 del CRL datato 19.03.2013
La società CALCIO MAGENTA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore Matteo MAVILLA per tre giornate per atto violento nei confronti di un giocatore avversario - lamentando come l’atto posto in essere dal calciatore non fosse un atto violento.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : nel rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - viene dettagliatamente descritto l’accaduto ed emerge con chiarezza come il calciatore MAVILLA abbia volontariamente e violentemente tirato i capelli ad un calciatore avversario per qualche secondo, provocandogli dolore.
Alla luce di detto grave comportamento, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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