COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società CALCIO MAGENTA Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 17.03.2013 tra Calcio Magenta / Roncalli C.U. n. 53 del CRL datato 19.03.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società CALCIO MAGENTA Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 17.03.2013 tra Calcio Magenta / Roncalli C.U. n. 53 del CRL datato 19.03.2013 La società CALCIO MAGENTA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore Matteo MAVILLA per tre giornate per atto violento nei confronti di un giocatore avversario - lamentando come l’atto posto in essere dal calciatore non fosse un atto violento. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : nel rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - viene dettagliatamente descritto l’accaduto ed emerge con chiarezza come il calciatore MAVILLA abbia volontariamente e violentemente tirato i capelli ad un calciatore avversario per qualche secondo, provocandogli dolore. Alla luce di detto grave comportamento, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it