COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società AURORA CERRO M. CANTALUPO Camp. Promozione Gir. A Gara del 10-03-2013 tra Gavirate / Aurora Cerro M. Cantalupo C.U. n. 51 del CRL datato 14-03-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società AURORA CERRO M. CANTALUPO Camp. Promozione Gir. A
Gara del 10-03-2013 tra Gavirate / Aurora Cerro M. Cantalupo
C.U. n. 51 del CRL datato 14-03-2013
La società AURORA CERRO M. CANTALUPO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il giocatore GHEZZI Marco per 6 gare, lamentando che la sanzione è esagerata.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto di gara emerge il calciatore, GHEZZI Marco, nel protestare ha messo le mani sul petto dell'arbitro spingendolo.
La gravità di tale comportamento giustifica la squalifica comminata al calciatore dal GS in considerazione degli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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