COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società A.C. CAPRIOLESE Camp. Promozione Gir. D gara del 17-03-2013 tra Foresto Sparso / Capriolese C.U. n. 54 del CRL datato 21-03-2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società A.C. CAPRIOLESE Camp. Promozione Gir. D
gara del 17-03-2013 tra Foresto Sparso / Capriolese
C.U. n. 54 del CRL datato 21-03-2013.
La società A.C. CAPRIOLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FRANCHI Marco per quattro giornate per atto violento nei confronti di un avversario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal referto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - emerge in effetti un comportamento sicuramente da sanzionare a carico del calciatore che ha posto in essere una condotta violenta ma la cui gravità merita una riduzione di una giornata anche alla luce di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lettera B del CGS.
Tanto premesso e ritenuto,
RIDUCE
la squalifica comminata al calciatore FRANCHI MARCO da quattro a tre giornate
Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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