COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società ARDOR BOLLATE Camp. Junores Reg. B Gir. H Gara del 16-03-2013 tra Ardor Bollate / Garibaldina C.U. n. 54 del CRL datato 21-03-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società ARDOR BOLLATE Camp. Junores Reg. B Gir. H
Gara del 16-03-2013 tra Ardor Bollate / Garibaldina
C.U. n. 54 del CRL datato 21-03-2013
La società ARDOR BOLLATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato l'ammenda di Euro 500,00 lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto non poteva intervenire né prevenire quanto accaduto (introduzione di materiale pirotecnico sugli spalti), vista l'incertezza dei soggetti responsabili dell'accaduto.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che gli autori del comportamento contestato erano stati individuati nei sostenitori della squadra di casa.
Alla luce di ciò, si deve ritenere la responsabilità della reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva.
La gravità del gesto giustifica l'ammenda comminata dal GS che pertanto merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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