COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società OLMESE CORNAREDO Camp. 2° Categoria GIR. R Gara del 20-03-2013 tra ACD Olmese Cornaredo / U.S. Atletic Trezzano C.U. n. 33 della Delegazione di Milano datato 21-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società OLMESE CORNAREDO Camp. 2° Categoria GIR. R Gara del 20-03-2013 tra ACD Olmese Cornaredo / U.S. Atletic Trezzano C.U. n. 33 della Delegazione di Milano datato 21-03-2013 La società ACD OLMESE CORNAREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore NEGRONI Andrea per quattro gare, affermando che il calciatore dopo essere stato ammonito per proteste chiedeva al direttore di gara solamente di interpellare un calciatore avversario che a suo dire gli avrebbe dato un pugno in faccia e che a seguito di tale richiesta sarebbe poi stato espulso. Una volta espulso, poi, il NEGRONI si sarebbe diretto negli spogliatoi senza proferire nessuna frase ingiuriosa. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva che la sanzione comminata al calciatore dal GS deve ritenersi congrua in quanto, dal referto di gara risulta in maniera inequivocabile che il NEGRONI dopo avere compiuto un atto di violenza nei confronti di un avversario si rivolgeva all’arbitro con frasi minacciose ed offensive. Pertanto tale sanzione merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato e conferma la sanzione della squalifica di quattro gare a carico del giocatore NEGRONI Andrea e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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