COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società USD SAN BARTOLOMEO Coppa Lombardia 3° Categoria Gara del 12-03-2013 tra USD San Bartolomeo / Badia C.U. n. 54 del CRL datato 21-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società USD SAN BARTOLOMEO Coppa Lombardia 3° Categoria Gara del 12-03-2013 tra USD San Bartolomeo / Badia C.U. n. 54 del CRL datato 21-03-2013 La società USD SAN BARTOLOMEO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato le squalifiche al calciatore BUSSENI Andrea sino al 15.03.2015, al calciatore FABENI Luca sino all'11.12.2014, al calciatore TRAININI Alberto sino al 15.6.2016 ed all'allenatore GATTA Mauro sino al 17.4.2013, nonché l'ammenda di Euro 500,00, lamentando che il TRAININI non è stato l'autore del gesto menzionato dall'arbitro nel rapporto di gara, e che le sanzioni comminate agli altri calciatori ed all'allenatore sono eccessive rispetto al comportamento da loro tenuto nei confronti dell'arbitro che non è stato in alcun modo violento. Pertanto, chiede l'annullamento della squalifica comminata al TRAININI ed un significativa riduzione delle altre sanzioni. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo proposto avverso la squalifica dell'allenatore, GATTA Mauro, è inammissibile ai sensi dell'art. 45, comma 3°, lett. B, CGS in quanto è inferiore ad un mese. Considerato che l'arbitro ha confermato di aver riconosciuto come autore del comportamento violento posto in essere nei suoi confronti (calcio alla caviglia, pugno alla spalla, spinta al corpo ed insulti), il calciatore TRAININI, non può trovare accoglimento l'eccezione di scambio di persona sollevata dalla reclamante che costituisce mera allegazione di parte priva di alcun riscontro probatorio, essendo il referto arbitrale, come noto, fonte primaria e privilegiata di prova. L'arbitro, nel proprio referto, ha chiaramente affermato che anche il BUSSENI ed il FABENI hanno tenuto nei suoi confronti un comportamento violento seppur di minor gravità rispetto a quello posto in essere dal TRAININI : il primo infatti ha spinto l'arbitro con entrambe le mani sul petto, sferrando un calcio all'arbitro di striscio, con frasi offensive e minacciose, il secondo ha spinto l'arbitro con entrambe la mani sul petto facendolo indietreggiare di circa un metro, non riuscendo ad aggredire l'arbitro in quanto trattenuto da un compagno di squadra. La gravità dei suddetti comportamenti alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa commissione meritano di essere mitigati mentre merita di essere confermata l'ammenda comminata alla società reclamante. Tanto premesso e ritenuto, RIDUCE la squalifica comminata al BUSSENI Andrea, sino al 15.12.2014, al calciatore FABENI Luca, sino all'11.09.2014, al calciatore TRAININI Alberto sino al 31.12.2015, dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso la squalifica dell'allenatore GATTA Mauro e conferma per il resto le decisione del GS. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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