COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società CAVENAGO D’ADDA Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 16-03-2013 tra Cavenago d’Adda / S. Bernardo C.U. n. 34 della Delegazione di Lodi datato 21-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società CAVENAGO D’ADDA Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 16-03-2013 tra Cavenago d’Adda / S. Bernardo C.U. n. 34 della Delegazione di Lodi datato 21-03-2013 La società CAVENAGO D’ADDA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore MAGLI Davide per quattro gare ed il calciatore PELETTI Nicholas per tre gare, affermando che le frasi pronunciate dai due calciatori erano semplici proteste e non erano così gravi ed offensive da giustificare una sanzione così pesante. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : la sanzione comminata al calciatore dal GS deve ritenersi congrua in quanto, le frasi proferite nei confronti del direttore di gara non erano delle semplici proteste ma offese gravi ed ingiuriose. Inoltre il Signor MAGLI Davide proferiva frasi blasfeme. Pertanto le suddette sanzioni meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato e conferma la sanzione della squalifica di quattro gare a carico del giocatore MAGLI Davide e di tre gare nei confronti del calciatore PELETTI Nicholas. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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