COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società SONDRIO Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 30-03-2013 tra Sondrio / Real Milano C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società SONDRIO Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 30-03-2013 tra Sondrio / Real Milano C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013 La società SONDRIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore SPAGGIARI Michele per tre gare - lamentando che si sarebbe trattato di un gesto istintivo, non violento né cattivo. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - viene espressamente descritto che il calciatore SPAGGIARI Michele abbia colpito un giocatore avversario con un calcio leggero. Secondo i criteri abitualmente adottati dal questa Commissione, il comportamento posto in essere dal calciatore SPAGGIARI, è da qualificarsi non violento e pertanto la sanzione comminata deve essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE la sanzione comminata al sig. SPAGGIARI Michele fino a due giornate e dispone l'accredito della tassa se versata.
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