COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Dell’ 18 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo 7.2.1. RICORSO A.S. DIVINUS SAN GIACOMO – AVVERSO IRREGOLARE SVOLGIMENTO GARA (GARA DIVINUS SAN GIACOMO – MAFALDA SPORT DEL 23/03/2013 – CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA GIRONE “C” – 8^ GIORNATA DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Dell’ 18 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
7.2.1. RICORSO A.S. DIVINUS SAN GIACOMO - AVVERSO IRREGOLARE SVOLGIMENTO GARA
(GARA DIVINUS SAN GIACOMO – MAFALDA SPORT DEL 23/03/2013 - CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA GIRONE
“C” - 8^ GIORNATA DI RITORNO)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 91 del 28/03/2013;
rilevato preliminarmente che:
•la società Divinus San Giacomo ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi
previsti dalla vigente normativa federale;
•la società Mafalda Sport non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito;
letto il reclamo rileva che la società Divinus San Giacomo chiede il riconoscimento di due errori
tecnici commessi dall’arbitro e la conseguente ripetizione della gara in epigrafe. Il primo sarebbe
avvenuto al 35’ del primo – si legge nel reclamo – quando a seguito di un calcio di punizione
battuto velocemente dalla società di casa, un calciatore avversario non a distanza regolamentare
impediva la regolare battuta. A questo punto l’arbitro comminava il provvedimento disciplinare
dell’ammonizione ai due calciatori (sia quello che aveva battuto la punizione, sia quello che si era
opposto), ma accorgendosi che entrambi i calciatori erano stati precedentemente ammoniti faceva
finta di non aver fischiato nulla e faceva proseguire il gioco come se nulla fosse successo. Il
secondo errore tecnico sarebbe avvenuto all’inizio del secondo tempo quando invitava l’assistente
di parte della società Mafalda Sport a recarsi negli spogliatoi per cambiare la propria maglia molto
simile a quella di gioco della società di casa: l’assistente di parte si recava negli spogliatoi senza
che l’arbitro interrompesse la gara e senza essere sostituito. A sostegno della propria tesi la
società allega anche una dichiarazione controfirmata dall’arbitro in cui questi ammetteva i propri
errori;
letto il referto arbitrale, acquisito agli atti il supplemento e sentito l’arbitro a chiarimenti in merito ai
due episodi menzionati, rileva che al 35’ del primo tempo un calciatore di casa batteva un calcio di
punizione con un avversario che intercettava la battuta essendo ad una distanza di circa un metro.
L’arbitro dapprima ammoniva entrambi (sia quello che aveva battuto la punizione senza attendere il
suo fischio di ripresa del giuoco, sia quello che si era opposto non essendo a distanza
regolamentare), ma successivamente – prima, però, che il gioco riprendesse – convocava i due
capitani e comunicava loro la revoca di entrambe le ammonizioni. Al rientro dagli spogliatoi dopo
l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, un dirigente locale faceva notare all’arbitro che
l’assistente di parte avversario indossava una tuta dello stesso colore della divisa della società
Divinus San Giacomo. L’arbitro invitava l’assistente di parte ad indossare una casacca o a togliere
la giacca della tuta in modo da non ingenerare ostacoli al normale svolgimento del gioco;
l’assistente di parte abbandonava quindi il terreno di gioco per riporre la maglia nello spogliatoio.
Poco dopo l’arbitro dava inizio al secondo tempo, dimenticandosi di controllare se l’assistente di
parte fosse tornato al suo posto, cosa che accadeva dopo circa 35 secondi dal fischio di inizio
durante i quali non era successo nulla di rilevante.
Osserva questo GST. Il primo episodio non può essere riconosciuto quale errore tecnico. Infatti
l’arbitro è ritornato sulle proprie decisioni revocando le due ammonizioni comminate e dandone
tempestiva comunicazioni ai capitani e, comunque, prima che riprendesse il gioco. Relativamente
al secondo episodio, ci si deve rifare alla giurisprudenza in merito ad episodi analoghi e simili. Il
Regolamento del Giuoco del Calcio (precisamente la Regola 6) prevede, in caso di non
designazione di assistenti all’arbitro federali, la presenza di due assistenti cosiddetti “di parte”, uno
per ogni società, per l’intera durata della gara con il compito di coadiuvare l’arbitro. L’assenza di un
assistente di parte comporta un errore tecnico da parte dell’arbitro. A giudizio di questo GST, però,
l’assenza temporanea dell’assistente di parte della società Mafalda Sport, la cui condotta è
sicuramente criticabile, non ha compromesso la regolarità della gara, considerando che l’assenza
stessa è durata circa 35 secondi e che durante gli stessi non è accaduto nulla di rilevante. Per tutti
questi motivi
D E C I D E
1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Divinus San Giacomo;
2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe:
DIVINUS SAN GIACOMO – MAFALDA SPORT 2-2;
3. di comminare alla società Mafalda Sport un’ammenda di Euro 100.
4. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società Divinus SanGiacomo.
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