COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor FAMA Gioachino, Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. SANDAMIANESE e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 C.G.S. in relazione al Comunicato n1 stagione sportiva 2010-2011 Settore Giovanile e Scolastico, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor FAMA Gioachino, Presidente
all’epoca dei fatti della società A.S.D. SANDAMIANESE e della società medesima per
rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 C.G.S. in relazione al Comunicato
n1 stagione sportiva 2010-2011 Settore Giovanile e Scolastico, la Società per rispondere
della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S.
Con atto del 13.9.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. FAMA
Presidente dell’SANDAMIANESE per avere: - organizzato in concorso con il tecnico Sig. TEALDI
Silvio, mettendo anche a disposizione l’impianto della propria società sportiva, uno stage, non
autorizzato dal Comitato Regionale di riferimento, di giovani calciatori tenutosi dal 21.6.2011 al
26.6.2011 presso lo stadio “N. Fausone” di San Damiano d’Asti; - permesso e, comunque, non
impedito che tale stage fosse esteso alla partecipazione di giovani calciatori di età inferiore ai 12
anni; - consentito che all’evento fossero presenti calciatori in parte sprovvisti del necessario nullaosta
delle Società di appartenenza, ed in parte non preventivamente tesserati con società affiliate
F.I.G.C; la società SANDAMIANESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta nell’illecito
addebitato al proprio Presidente.
Il presente procedimento trae origine da due esposti presentati dal Presidente della Società A.S.D.
COLLINE ALFIERI DON BOSCO che lamentavano comportamenti antisportivi posti in essere l’uno
dal proprio allenatore sig. MALTESE Girolamo in data 30.6.2011, l’altro dalla società U.S.D.
SANDAMIANESE con il concorso del proprio tecnico sig. TEALDI Silvio.
Nel corso delle accurate indagini effettuate dalla Procura Federale, veniva acquisita la
documentazione utile all’accertamento dei fatti, venivano esaminati l’esponente, i tecnici interessati
e, all’esito, si optava per la prosecuzione del procedimento disciplinare in riferimento all’episodio
ascritto alla SANDAMIANESE ed al suo allenatore.
Nella seduta del 22.3.2013, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in
rappresentanza della Procura Federale, il sig. FAMA Gioachino ed il sig. FUMI Alberto, attuale
Presidente della SANDAMIANESE.
Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento
con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il
rappresentante della Procura Federale ed i deferiti per l’applicazione dell’inibizione per mesi due a
carico del sig. FAMA e dell’ammenda per € 200,00 a carico della società SANDAMIANESE
La sanzioni indicate appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, applica la sanzione dell’inibizione per giorni venti a carico del sig.
CIANCI Gioachino e la sanzione dell’ammenda per € 200,00 (duecento 0) a carico della Società
U.S.D. SANDAMIANESE
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