COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dal G.P. SAN LUIGI SANTENA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 42 del 14/03/13 della Delegazione Provinciale di Asti in riferimento alla gara SAN MAURIZIO CONZANO – SAN LUIGI SANTENA disputata il 10/03/2013 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
d) Reclamo proposto dal G.P. SAN LUIGI SANTENA avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 42 del 14/03/13 della Delegazione Provinciale di Asti in
riferimento alla gara SAN MAURIZIO CONZANO – SAN LUIGI SANTENA disputata il
10/03/2013 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A
Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 21/03/13, il G.P. SAN LUIGI SANTENA
contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 42 del 14/03/13 della
Delegazione Provinciale di Asti, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti
non veritiera riportata nel suo rapporto dal direttore della gara SAN MAURIZIO CONZANO – SAN
LUIGI SANTENA, disputata il 10/03/13 nell’ambito del Girone A del Campionato di Terza Categoria
e chiede che venga ridotta la squalifica per cinque gare inflitta al proprio giocatore CAVAGNERO
Giorgio.
Nel suo puntuale e circostanziato rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 47° del secondo tempo,
allontanava dal campo il giocatore CAVAGNERO Giorgio per aver colpito per reazione con un calcio
un avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare il suddetto si scagliava contro il direttore
di gara spingendolo con le mani in modo energico ed insultandolo pesantemente.
La società reclamante, a discolpa dell’operato del proprio calciatore, nega nel modo più assoluto
che vi sia stato contatto fisico fra lo stesso e l’arbitro ed ammette soltanto la circostanza che il
CAVAGNARO abbia protestato in maniera verbale.
Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione
dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,
la Commissione Disciplinare Territoriale,
•ritenuto il comportamento del giocatore particolarmente violento ed offensivo;
•valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine
alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata al G.P. SAN LUIGI SANTENA, perché non versata e, conseguentemente
CONFERMA
la squalifica per CINQUE gare inflitta al giocatore CAVAGNERO Giorgio.
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