COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 41 del 08.03.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara CUREGGIO-SANTANDREA’S disputata in data 03.03.2013, Campionato Terza Categoria girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 41 del 08.03.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara CUREGGIO-SANTANDREA’S disputata in data 03.03.2013, Campionato Terza Categoria girone A Con ricorso inviato in data 11.03.2013, la Società ASD CUREGGIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore ERBETTA Davide con la squalifica per otto giornate per avere volontariamente spintonato il direttore di gara, dopo essere stato allontanato dal campo per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del medesimo. La Società ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il direttore di gara, nel referto, afferma di essere stato spinto dal giocatore Erbetta “con entrambe le braccia sulla schiena”. Il tutto in un contesto dove il medesimo giocatore protestava ed urlava. Il referto, che come correttamente si riconosce in ricorso fa piena fede, mette in luce come il giocatore Erbetta abbia tenuto una condotta intenzionale. La società ricorrente, del resto, ammette che il proprio tesserato abbia spinto il direttore di gara, salvo poi lamentare l’involontarietà di un gesto, equivocato dal direttore di gara in quel momento girato di spalle. Si evidenzia in questa sede come non vi è alcuna traccia in referto circa situazioni contingenti che possano aver distorto la percezione dell’accaduto da parte del direttore di gara. Il fatto che lo spintone sia stato inferto alla schiena non esclude che il direttore di gara possa avere avuto piena percezione di tutto quanto accaduto. Le giustificazioni offerte nel ricorso sono prive di alcun supporto testimoniale, certamente indispensabile per ipotizzare una seria rivisitazione dell’accaduto. La condotta deve pertanto essere sanzionata. La sanzione inflitta è tuttavia eccessiva e sproporzionata rispetto al contesto ed all’effettiva portata della condotta contestata. La violenza del gesto è contenuta. Si ritiene opportuna una congrua riduzione anche alla luce della reiterata e meritevole presa di posizione della società, ferma nel censurare il gesto e nel porgere le scuse. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE A cinque giornate la squalifica comminata al giocatore ERBETTA Davide. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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