COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare f) Reclamo della A.S.D. SAN FRANCESCO VENARIA avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Prov. di Torino n. 38 del 28.2.2013, conseguenti ai fatti avvenuti in occasione della gara tra la Sportiva Nerazzurra e la San Francesco Venaria del 23.2.2013, valida per il campionato Juniores Provinciale Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare f) Reclamo della A.S.D. SAN FRANCESCO VENARIA avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Prov. di Torino n. 38 del 28.2.2013, conseguenti ai fatti avvenuti in occasione della gara tra la Sportiva Nerazzurra e la San Francesco Venaria del 23.2.2013, valida per il campionato Juniores Provinciale Girone C Con il reclamo in esame, la A.S.D. San Francesco Venaria impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha statuito di assegnare gara persa ad entrambe le Società indicate in epigrafe, scaturito dalla decisione dell’arbitro di interrompere la gara, e richiede la ripetizione dell’incontro, a suo dire svoltosi in modo irregolare. A sostegno delle proprie domande la ricorrente fornisce una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dal rapporto arbitrale, affermando che non vi sarebbe stata alcuna rissa bensì unicamente una colluttazione tra due giocatori, con i rispettivi compagni di squadra che tentavano di dividerli; inoltre l’arbitro, in base alla ricostruzione della ricorrente, anziché decretare la fine della gara, avrebbe potuto limitarsi ad espellere qualche giocatore. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, esprime le seguenti considerazioni. Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva, risulta che al 33° del primo tempo, a seguito di un fallo di gioco e della notifica ad un calciatore di una ammonizione, l’arbitro si avvedeva che i calciatori di entrambe le squadre erano coinvolti in una rissa che non gli consentiva neppure di identificare i capitani. Dopo qualche minuto i disordini proseguivano ed il direttore di gara, che non riusciva a richiamare i capitani delle squadre, decideva di fischiare la fine della gara. Non v’è dubbio pertanto che l’arbitro, temendo per la propria incolumità, con decisione pienamente rispettosa del disposto dell’art. 64 delle NOIF, fosse legittimato ad interrompere la gara. Di tale decisone, dalla quale altrettanto legittimamente è conseguita la sanzione della perdita della gara per entrambe le società, non può pertanto fondatamente dolersi la società San Francesco Venaria, non essendo sindacabile lo stato d’animo del direttore di gara che ha ritenuto non più sussistenti i requisiti minimi di sicurezza per portare a termine l’incontro. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo di cui trattasi, con addebito alla A.S.D. SAN FRANCESCO VENARIA della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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