COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. GROSSO Stephan per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e della USD AGLIE’ a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo tesserato
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. GROSSO Stephan per rispondere
delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e della USD AGLIE' a titolo di responsabilità
oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo tesserato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 31.08.12, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione per avere
contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il sig. GROSSO Stephan, calciatore
della USD AGLIE', il quale in occasione della gara Agliè/Fenusma del 9.10.2011, valida per il
campionato di I categoria, colpiva al volto con un pugno un giocatore della squadra avversaria
procurandogli danni fisici; deferiva altresì la società USD AGLIE' a titolo di responsabilità oggettiva
in relazione alla condotta violenta ascritta al suo tesserato.
All’udienza del 22.3.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco
STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale, il sig. GROSSO Stephan ed il sig. MICHELA
Franco, presidente della USD AGLIE', assistito dall' avv. Alessandro Radicchi.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità
di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Le parti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi tre di squalifica per il sig.
GROSSO Stephan e di € 200,00 di ammenda per la USD AGLIE'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la richiesta formulata dal calciatore Grosso Stephan e del presidente della USD Agliè di
definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.,
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni ascritte al
calciatore incolpato ed alla società,
Considerato che l’entità delle sanzioni concordate appare congrua.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al signor GROSSO Stephan la sanzione della squalifica per
mesi tre ed alla USD AGLIE' la sanzione dell'ammenda di € 200,00.
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