COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. GROSSO Stephan per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e della USD AGLIE’ a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo tesserato

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. GROSSO Stephan per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e della USD AGLIE' a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo tesserato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 31.08.12, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il sig. GROSSO Stephan, calciatore della USD AGLIE', il quale in occasione della gara Agliè/Fenusma del 9.10.2011, valida per il campionato di I categoria, colpiva al volto con un pugno un giocatore della squadra avversaria procurandogli danni fisici; deferiva altresì la società USD AGLIE' a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta violenta ascritta al suo tesserato. All’udienza del 22.3.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale, il sig. GROSSO Stephan ed il sig. MICHELA Franco, presidente della USD AGLIE', assistito dall' avv. Alessandro Radicchi. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi tre di squalifica per il sig. GROSSO Stephan e di € 200,00 di ammenda per la USD AGLIE'. MOTIVI DELLA DECISIONE Vista la richiesta formulata dal calciatore Grosso Stephan e del presidente della USD Agliè di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S., Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni ascritte al calciatore incolpato ed alla società, Considerato che l’entità delle sanzioni concordate appare congrua. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor GROSSO Stephan la sanzione della squalifica per mesi tre ed alla USD AGLIE' la sanzione dell'ammenda di € 200,00.
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