COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della A.S.D. CEVERSAMA BIELLA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 62 del 28.3.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore GOLZIO Federico (gara CEVERSAMA / ROMENTINESE del 24.3.2013 – Campionato Promozione girone A)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della A.S.D. CEVERSAMA BIELLA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 62 del 28.3.2013, con
il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore GOLZIO Federico (gara
CEVERSAMA / ROMENTINESE del 24.3.2013 - Campionato Promozione girone A)
Con il ricorso in oggetto la società CEVERSAMA BIELLA richiede una riduzione della squalifica
comminata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato sig. GOLZIO Federico, non contestando il fatto
che tale giocatore avesse rivolto ad un avversario una frase dal contenuto razzista, affermando
tuttavia che, resosi immediatamente conto della gravità di tale sua esternazione, il sig. Golzio si
sarebbe scusato sia con il giocatore avversario, sia al termine della gara con la società ospite, sia
infine con la terna arbitrale.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale dell’incontro,
esprime le seguenti considerazioni.
E’ noto che gli organi di giustizia sportiva ritengono l’insulto razzista un atto fortemente antisportivo
e da sanzionare con particolare rigore.
Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che il giocatore responsabile si sia immediatamente reso conto
della gravità della frase rivolta all’avversario e gli abbia presentato le sue scuse, scusandosi poi al
termine dell’incontro anche con la società avversaria e con l’arbitro, consente di disporre una lieve
riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
a tre gare la squalifica comminata al giocatore GOLZIO Federico. Nulla si dispone in ordine alla
tassa di reclamo, che non risulta versata.
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