COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società DONATORI VOLVERA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 21.3.2013 della Delegazione di Pinerolo, in relazione alla gara SAN SECONDO – DONATORI VOLVERA disputata in data 17.3.2013, Campionato di II Categoria Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società DONATORI VOLVERA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 21.3.2013 della Delegazione di Pinerolo, in relazione alla gara SAN SECONDO – DONATORI VOLVERA disputata in data 17.3.2013, Campionato di II Categoria Girone M Con ricorso inviato in data 25.3.2013, la Società DONATORI VOLVERA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 22.3.2013 il dirigente SALUTO Andrea e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente, oltre a segnalare un errore nell’elenco dei calciatori ammoniti risultante dal Comunicato Ufficiale, sostiene che il proprio dirigente non ha commesso i fatti addebitati ma si è limitato a protestare civilmente nei confronti dell’arbitro. Si lamenta, poi, il mancato intervento sanzionatorio nei confronti di un dirigente della società avversaria allontanato dal campo e si fa presente l’inadeguatezza del direttore di gara designato che avrebbe, in passato, ricoperto ruoli dirigenziali nel San Secondo. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nel riferire come il SALUTO, al termine della gara, dopo aver colpito con un pugno la porta dello spogliatoio in cui si trovava il direttore di gara lo ingiuriava e minacciava pesantemente. Il referto non riporta alcun provvedimento nei confronti di dirigenti del SAN SECONDO mentre le ulteriori considerazioni, circa l’opportunità o meno della designazione arbitrale, non possono essere materia di reclamo in quanto esulano dal potere disciplinare di questa Commissione. L’entità della sanzione applicata dal primo Giudice appare congrua alla gravità dei fatti e merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società DONATORI VOLVERA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la delegazione di Pinerolo affinché provveda all’eventuale correzione dell’elenco dei giocatori ammoniti come richiesto dalla Società ricorrente.
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