COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso proposto dalla Società VOTTIGNASCO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Cismondi Ilario di cui al comunicato n. 46 del 21/03/2013 – Delegazione Provinciale di Cuneo – gara VILLAGGIO DELLA FONTE – VOTTIGNASCO del 15/03/2013 – campionato di III categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso proposto dalla Società VOTTIGNASCO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Cismondi Ilario di cui al comunicato n. 46 del 21/03/2013 – Delegazione Provinciale di Cuneo – gara VILLAGGIO DELLA FONTE – VOTTIGNASCO del 15/03/2013 – campionato di III categoria Con ricorso tempestivamente presentato, la Società VOTTIGNASCO ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottati dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattro gare a carico del giocatore Cismondi Ilario, reo di aver minacciato l’arbitro al termine dell’incontro dopo essere stato in precedenza espulso per offese al direttore di gara. La ricorrente chiede la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato ritenendola eccessiva ed ingiustificata nella quantificazione, in quanto al termine della gara non sarebbe successo nulla di rilevante ed il giocatore Cismondi si sarebbe aggregato al resto della squadra per fare ritorno a casa. In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato la condotta dapprima ingiuriosa e successivamente minacciosa del Cismondi, che dopo essere stato espulso dal campo attendeva l’arbitro a fine partita per minacciarlo pesantemente prima di essere allontanato dai giocatori della squadra avversaria. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene che non vi siano spazi per riformare, anche solo attenuandone la portata, il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto dalla A.S.D. VOTTIGNASCO, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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