COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 17/ 3/2013 REAL PARADISO BRINDISI – ANDRANO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 17/ 3/2013 REAL PARADISO BRINDISI – ANDRANO Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali unitamente al supplemento di referto reso dall'arbitro, rilevato: - che con reclamo tempestivamente preannunciato la ASD REAL PARADISO BRINDISI lamentava presunto errore tecnico da parte dell'Arbitro laddove questi, al 25 s.t., consentiva l'ingresso in campo del numero 12 della soc. ASD ANDRANO (Cantor Dzanis) in luogo del calciatore numero 11 della medesima squadra (Ruberto Maurizio); - che nella premessa al reclamo di cui sopra si dava atto che, prima dell'inizio della gara, all'Arbitro veniva consegnata la distinta da parte della soc. ASD ANDRANO riportante un'inversione di numerazione, segnalata a mezzo frecce, tra il calciatore Massafra Emanuele (inizialmente contraddistinto con num. 12) ed il calciatore Cantor Dzanis (avente in origine il num. 16 in distinta); - che tale inversione è stata regolarmente comunicata alla soc. reclamante ASD REAL PARADISO BRINDISI, come risulta altresì dalla copia allegata al reclamo stesso; - che secondo le decisioni ufficiali FIGC - rese in via interpretativa- rispetto alla "regola numero 3" del Regolamento Ufficiale (numero dei calciatori), tra gli adempimenti preliminari alla gara si prevede che le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'Arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società; - Che dalla lettura degli atti ufficiali non è emersa alcuna violazione regolamentare da parte della soc. ASD ANDRANO, salvo l'irregolare numerazione della distinta di gara; tutto ciò rilevato DELIBERA di rigettare il reclamo della soc. ASD REAL PARADISO BRINDISI, addebitando la relativa tassa a carico dell'istante; di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 in favore della soc. ASD ANDRANO; di comminare a carico della soc. ASD ANDRANO l’ammenda di 50.00 euro per irregolare numerazione della distinta di gara.
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