COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 17/ 3/2013 REAL PARADISO BRINDISI – ANDRANO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 17/ 3/2013 REAL PARADISO BRINDISI – ANDRANO
Il Giudice sportivo,
esaminati gli atti ufficiali unitamente al supplemento di referto reso dall'arbitro,
rilevato:
- che con reclamo tempestivamente preannunciato la ASD REAL PARADISO BRINDISI lamentava presunto
errore tecnico da parte dell'Arbitro laddove questi, al 25 s.t., consentiva l'ingresso in campo del numero 12
della soc. ASD ANDRANO (Cantor Dzanis) in luogo del calciatore numero 11 della medesima squadra
(Ruberto Maurizio);
- che nella premessa al reclamo di cui sopra si dava atto che, prima dell'inizio della gara, all'Arbitro veniva
consegnata la distinta da parte della soc. ASD ANDRANO riportante un'inversione di numerazione,
segnalata a mezzo frecce, tra il calciatore Massafra Emanuele (inizialmente contraddistinto con num. 12) ed
il calciatore Cantor Dzanis (avente in origine il num. 16 in distinta);
- che tale inversione è stata regolarmente comunicata alla soc. reclamante ASD REAL PARADISO
BRINDISI, come risulta altresì dalla copia allegata al reclamo stesso;
- che secondo le decisioni ufficiali FIGC - rese in via interpretativa- rispetto alla "regola numero 3" del
Regolamento Ufficiale (numero dei calciatori), tra gli adempimenti preliminari alla gara si prevede che le
variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'Arbitro, purché ammesse, devono
essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società;
- Che dalla lettura degli atti ufficiali non è emersa alcuna violazione regolamentare da parte della soc. ASD
ANDRANO, salvo l'irregolare numerazione della distinta di gara;
tutto ciò rilevato
DELIBERA
di rigettare il reclamo della soc. ASD REAL PARADISO BRINDISI, addebitando la relativa tassa a carico
dell'istante;
di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 in favore della soc. ASD ANDRANO;
di comminare a carico della soc. ASD ANDRANO l’ammenda di 50.00 euro per irregolare numerazione della distinta di gara.