COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. SAN SEVERO – U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 30 Settembre 2012 (Reclamo della U.S.D. TERLIZZI CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 25 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. SAN SEVERO – U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 30 Settembre 2012 (Reclamo della U.S.D. TERLIZZI CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 25 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - in prosecuzione del processo a seguito della cessata sospensione di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 24 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia; - uditi i rappresentanti legali della società U.S.D. SAN SEVERO; - nell’assenza della società U.S.D. TERLIZZI CALCIO (pur convocata con raccomandata AR del 18 Marzo 2013); - rilevato che con nota dell’1 Marzo 2013 prot. n. 2572.18/57-MC/as la Commissione Tesseramenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato a questa Commissione Disciplinare Territoriale che nella riunione tenutasi il giorno 1 Marzo 2013 ha deliberato, in ordine alla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia sulla validità del tesseramento del calciatore PIZZOLATO Giorgio in favore della società A.C.D. FOGGIA CALCIO con decorrenza dal 18 Agosto 2012 e dichiarando valido il tesseramento suddetto in favore della società U.S.D. SAN SEVERO con decorrenza 8 Settembre 2012, giudizio questo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 19/D dell’1 Marzo 2013; - ritenuto che, per l’effetto della validità del tesseramento su citato, è risultato che il calciatore PIZZOLATO Giorgio ha scontato con la squadra A.C.D. FOGGIA CALCIO la precedente squalifica comminatagli con Comunicato Ufficiale n. 125 del 21 Maggio 2012 allorché militava nella squadra dell’A.C.D. FOGGIA CALCIO così come comunicato dal dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti Serie D con nota del 17 Ottobre 2012; - ritenuto pertanto che alla gara su citata del 30 Settembre 2012 fra U.S.D. SAN SEVERO e U.S.D. TERLIZZI CALCIO il calciatore PIZZOLATO Giorgio era in posizione regolare per cui va condivisa e confermata la delibera adottata dal Primo Giudice con provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla società U.S.D. TERLIZZI CALCIO di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 25 Ottobre 2012 tutto ciò premesso D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società U.S.D. TERLIZZI CALCIO confermando il risultato conseguito sul campo di 3 – 2 in favore della società U.S.D. SAN SEVERO; - incamerarsi la tassa reclamo versata.
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