COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. ORDONA CALCIO del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. ORDONA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. ORDONA CALCIO del 17 Febbraio 2013 (Reclamo
della A.S.D. ORDONA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso due supplementi di rapporto dai quali risulta che
successivamente alla espulsione del calciatore GUERRA Salvatore della A.S.D. CIVILIS
ATLETICO, dopo circa 8 minuti da tale espulsione (così rettificando predenti inesattezze
del suo rapporto) decretava la fine anticipata dell’incontro a seguito di una rissa intervenuta
tra la quasi totalità dei calciatori delle due squadre ad eccezione di alcuni di essi tra cui i
due capitani che il direttore di gara ha confermato di aver convocato per tentare di riportare
la calma in campo e proseguire l’incontro;
- rilevato che dai chiarimenti forniti dall’arbitro, con precisione e puntualità, è risultato che
mentre dai due capitani succitati veniva effettuato il tentativo di riportare la calma in campo,
da una porta a vetri situata nei pressi della tribuna, invadevano il campo numerosi
spettatori di entrambe le società (non meglio identificati dall’arbitro) che inveivano contro
quest’ultimo con parole ingiuriose e minacciose per cui l’arbitro, ritenendo in pericolo la sua
incolumità e quella dei calciatori, si vedeva costretto dichiarare anticipatamente la fine della
gara;
- considerato che su precisa indicazione dell’arbitro i calciatori della società A.S.D. ORDONA
CALCIO hanno partecipato alla rissa in maniera reattiva e consistente, costituita da spintoni
e da comportamenti minacciosi che li rendevano insensibili ad ogni invito alla calma per cui
la sospensione anticipata della gara va attribuita anche a tale comportamento dei calciatori
della società A.S.D. ORDONA CALCIO il cui reclamo va pertanto rigettato confermandosi
la decisione adottata dal Primo Giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ORDONA CALCIO e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. ORDONA CALCIO del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. ORDONA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia)."