COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: F.C.D. MONTEIASI – A.S.D. PAOLO VI del del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ARGENTIERI Vincenzo e del Dirigente MATICHECCHIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: F.C.D. MONTEIASI - A.S.D. PAOLO VI del del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ARGENTIERI Vincenzo e del Dirigente MATICHECCHIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che è stata richiesta, con il reclamo proposto dalla società F.C.D. MONTEIASI, l’audizione dei signori ARGENTIERI Vincenzo e MATICHECCHIA Giovanni, che non possono essere ascoltati in quanto non ricorrenti avverso le decisioni adottate dal Primo Giudice nei loro confronti; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali fra cui il supplemento di rapporto dell’arbitro che, con dovizia di particolari ha fornito elementi sufficienti per stabilire la gravità del comportamento violento e irriguardoso nei suoi confronti da parte del calciatore ARGENTIERI Vincenzo e l’assenteismo del signor MATICHECCHIA Giovanni, pur nella sua qualità di F.P.S. della società F.C.D. MONTEIASI per cui vanno condivise e confermate le decisioni adottate dal Primo Giudice e quindi rigettato integralmente il reclamo proposto dalla società F.C.D. MONTEIASI P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società F.C.D. MONTEIASI e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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