COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: F.C.D. MONTEIASI – A.S.D. PAOLO VI del del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ARGENTIERI Vincenzo e del Dirigente MATICHECCHIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: F.C.D. MONTEIASI - A.S.D. PAOLO VI del del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della F.C.D.
MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore ARGENTIERI Vincenzo e del Dirigente MATICHECCHIA Giovanni di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che è stata richiesta, con il reclamo proposto dalla società F.C.D. MONTEIASI,
l’audizione dei signori ARGENTIERI Vincenzo e MATICHECCHIA Giovanni, che non
possono essere ascoltati in quanto non ricorrenti avverso le decisioni adottate dal Primo
Giudice nei loro confronti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali fra
cui il supplemento di rapporto dell’arbitro che, con dovizia di particolari ha fornito elementi
sufficienti per stabilire la gravità del comportamento violento e irriguardoso nei suoi
confronti da parte del calciatore ARGENTIERI Vincenzo e l’assenteismo del signor
MATICHECCHIA Giovanni, pur nella sua qualità di F.P.S. della società F.C.D. MONTEIASI
per cui vanno condivise e confermate le decisioni adottate dal Primo Giudice e quindi
rigettato integralmente il reclamo proposto dalla società F.C.D. MONTEIASI
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società F.C.D. MONTEIASI e per l’effetto addebitarsi
la tassa sul conto della stessa.
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