COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: PARMA CLUB GINOSA – RED BOYS DEL 24/02/2013 Reclamo della A.S. Parma Club Ginosa del 5.03.2013 avverso la squalifica sino al 20.02.2014 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SIG. COSIMO IACOVINO, pubblicata sul C.U. C.R. Puglia n. 61 del 28.02.2013.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: PARMA CLUB GINOSA – RED BOYS DEL 24/02/2013 Reclamo della A.S. Parma Club Ginosa del 5.03.2013 avverso la squalifica sino al 20.02.2014 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SIG. COSIMO IACOVINO, pubblicata sul C.U. C.R. Puglia n. 61 del 28.02.2013. Letto il reclamo della società in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Sentito l’arbitro che ha fornito supplemento di rapporto; − Rilevato che questa Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. C.R. Puglia n. 53 del 10.01.2013 aveva ridotto la precedente squalifica comminata al calciatore Sig. Cosimo Iacovino sino a tutto il 31.08.2013; − Osservato, peraltro, che il direttore di gara, chiamato a fornire supplemento di rapporto ha precisato, che le offese venivano proferite dal calciatore Iacovino, seduto in tribuna a causa della precedente squalifica, in una singola, e non in plurime, occasioni; − che pertanto non deve essere applicata l’aggravante della reiterazione del comportamento antisportivo, considerata dal giudice di prime cure per la graduazione della sanzione; − che non v’è dubbio circa l’individuazione del responsabile della condotta contestata, in quanto l’arbitro, nel supplemento di cui innanzi, ha confermato l’intervenuto riconoscimento; − Ritenuto che la sanzione vada ridotta in relazione alla diversa ricostruzione del fatto ed adeguata alla reale entità dell’addebito; DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta al calciatore sig. COSIMO IACOVINO sino a tutto il 13.10.2013 (la sanzione tiene conto della pausa estiva); 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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