COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: USD SAN SEVERO – SAN PIO X LUCERA DEL 24.02.2013 Reclamo dell’U.S.D. San Severo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la punizione dell’ammenda di € 500,00, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 61 del 28/02/2013;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: USD SAN SEVERO - SAN PIO X LUCERA DEL 24.02.2013
Reclamo dell’U.S.D. San Severo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la
punizione dell'ammenda di € 500,00, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 61 del
28/02/2013;
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
sentito l'Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto;
considerato che, a seguito dell’istruttoria espletata, non è emersa una ricostruzione dei fatti diversa
da quella rappresentata al Giudice di prime cure;
ritenuto, in ogni caso, che la sanzione inflitta dal detto Giudice vada adeguata alla reale entità degli
addebiti e debba tenere conto dell’andamento pacifico della gara e dell’assenza di conseguenze
pregiudizievoli in capo all’arbitro;
Tutto quanto accertato e considerato, in accoglimento del reclamo proposto,
DELIBERA
1) accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla USD San Severo;
2) per l'effetto, ridursi ad € 180,00 l'ammenda;
3) non addebitarsi alcuna tassa atteso l'esito del gravame.
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