COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 30/1/2013 (prot.n.4472/885pf1112/MS/vdb) nei confronti di: – Santoruvo Francesco, all’epoca dei fatti, dirigente della Soc. US Bitonto; – Morgese Francesco, all’epoca dei fatti calciatore della soc. U.S. Bitonto; – la soc. U.S. Bitonto

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 30/1/2013 (prot.n.4472/885pf1112/MS/vdb) nei confronti di: - Santoruvo Francesco, all’epoca dei fatti, dirigente della Soc. US Bitonto; - Morgese Francesco, all’epoca dei fatti calciatore della soc. U.S. Bitonto; - la soc. U.S. Bitonto per rispondere A) I signori Santoruvo Pier Francesco e Morgese Francesco della violazione degli artt.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità in occasione della gara in programma il giorno 29/1/2012 tra U.S. Bitonto e Pol. Dil. La Biscegliese, valevole per il campionato regionale di 2° categoria - Girone B, stagione sportiva 2011-2012, in quanto riconosciuti autori di atti di violenza per avere ingiustamente aggredito fisicamente alcuni calciatori della formazione ospite in occasione del loro arrivo allo stadio mentre stavano per immettersi nel tunnel che portava agli spogliatoi. B) La soc. U.S. Bitonto Per responsabilità oggettiva e diretta ai sensi dell’art.4, comma 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, sia con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati, sia per non aver garantito la sicurezza all’interno del proprio impianto sportivo prima dello svolgimento della gara del 29/1/2012 nei confronti dei tesserati della squadra ospite. FATTO Con nota del 16/3/2012 (prot. n.6646) questa Commissione Disciplinare, sospendeva il procedimento di opposizione promosso dalla Pol. D. La Biscegliese avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale Puglia (di cui al Com. Uff. n.48 del 9/2/2012) e rimetteva gli atti alla Procura Federale della FIGC perché accertasse non solo la sussistenza di atti di aggressione, prima della gara U.S. Bitonto - La Biscegliese del 29/1/2012, da parte di tesserati dell’U.S. Bitonto nei confronti dei calciatori della Pol. D. La Biscegliese, ma anche se tali aggressioni (se ricorrenti) avessero influito sul potenziale tecnico, fisico e psicologico dei calciatori della Pol. D. La Biscegliese, tanto da legittimare la loro mancata partecipazione alla gara succitata. Disposte dalla Procura Federale le relative indagini risultava sufficientemente provata la circostanza relativa all’avvenuta aggressione fisica subita da alcuni tesserati della Pol. Dil. La Biscegliese ad opera di tesserati della U.S. Bitonto nell’atrio antistante il tunnel che conduce allo spogliatoio, in prossimità dello svolgimento della gara di campionato regionale di 2° categoria - Girone B del 29/1/2012 U.S. Bitonto - La Biscegliese. Dagli atti della espletata indagine non era invece emersa una situazione di alterazione ambientale tale da generare uno stato di impossibilità sopravvenuta idonea ad impedire lo svolgimento della suddetta gara, in quanto pur nella incontestabile aggressione subita dai calciatori della squadra ospite, questi ultimi avevano potuto avviarsi verso lo spogliatoio senza evidenti segni di grave menomazione fisica, tanto da consentire al Direttore di Gara di accertare personalmente che “le due squadre avevano fatto ingresso nei propri spogliatoi”. Sulla base della documentazione acquisita dal Collaboratore Inquirente la Procura Federale, con la nota su citata del 30/1/2013 deferiva quindi a questa Commissione le parti su menzionate per rispondere delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. dell’11/2/2013 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle suddette parti per l’udienza dell’18/3/2013, alla quale partecipavano: - l’avv. Nicola Monaco; - il sig. Santoruvo Pier Francesco; - il sig. Morgese Francesco; - ed il sig. Noviello Francesco Paolo per la soc. U.S. Bitonto. Preliminarmente tutte le parti innanzi menzionate chiedevano un differimento del procedimento al fine di approfondire le possibilità applicative di sanzioni concordate fra le parti. Disposto il differimento al 18/3/2013, a tale udienza comparivano tutte le medesime succitate parti le quali dichiaravano di aver raggiunto l’intesa per l’applicazione - ai sensi dell’art.23 CGS -, delle seguenti sanzioni: - al sig. Santoruvo Pier Francesco la inibizione di mesi uno; - al sig. Morgese Francesco la squalifica di tre giornate effettive di gara,; - alla soc. U.S. Bitonto l’ammenda di € 2.000,00. La Commissione Disciplinare preso atto di quanto innanzi, si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti su indicate e congrue le sanzioni dalle stesse indicate, a scioglimento della riserva che precede, ne dispone l’applicazione come da dispositivo P.T.M. Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: 1) Al sig. Santoruvo Pier Francesco la inibizione per la durata di mesi uno; 2) Al sig. Morgese Francesco, la squalifica di Tre giornate effettive di gara; 3) Alla soc. U.S. Bitonto la ammenda di € 2.000,00 (duemila).
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