COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO MOLA – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 del 17 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO MOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. ATLETICO MOLA – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 del 17 Marzo 2013
(Reclamo della A.S.D. ATLETICO MOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante può trovare parziale accoglimento in quanto
l’accensione di n. 1 fumogeno è avvenuta nell’intervallo fra il primo ed il secondo tempo,
senza conseguenze, per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 200.00 l’ammenda a carico della società A.S.D. ATLETICO MOLA;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO MOLA – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 del 17 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO MOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia)."