COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. OSTUNI 1945 – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. OSTUNI 1945 – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 17 Febbraio 2013
(Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e diffida di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. OSTUNI 1945 è stato inoltrato con
raccomandata garantita di posta express il 16 marzo 2013 rispetto alla data del
Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 marzo 2013, quindi oltre il termine previsto dall’art. 46 n. 3
del Codice di Giustizia Sportiva
-
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Dichiararsi irricevibile per tardività il reclamo proposto dalla società A.S.D. OSTUNI 1945 e
per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. OSTUNI 1945 – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia)."