COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S. LORENZO MARIANO – A.S.D. OSTUNI 1945 del 24 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S. LORENZO MARIANO - A.S.D. OSTUNI 1945 del 24 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante risulta completamente smentito dal supplemento reso dall’assistente che, con dovizia di particolari, ha individuato senza ombra di equivoco i sostenitori della società A.S.D. OSTUNI 1945 per cui condivisa e confermata risulta la sanzione inflitta dal Primo Giudice (peraltro tenuto conto di numerosi precedenti di comportamenti antisportivi assunti dai sostenitori della società A.S.D. OSTUNI 1945) P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. OSTUNI 1945 e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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